(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo da incidente stradale, ai fini della configurabilitą dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ancorché il risarcimento sia eseguito dalla societą assicuratrice, esso deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato, anche se soggetto diverso dal titolare del contratto assicurativo, tutte le volte in cui questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontą di farlo proprio.