(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non, invece, prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.