(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 prima ipotesi cod. pen., non č necessario prendere in esame l'oggettivitā giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l'imputato (prima del giudizio) abbia integralmente riparato il danno mediante adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato e se, qualora il risarcimento sia avvenuto ad opera di un terzo, l'imputato abbia manifestato una concreta volontā riparatoria.