(massima n. 1)
L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuitā, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., č applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalitā di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuitā. (Fattispecie in cui la circostanza attenuante č stata esclusa a fronte della pluralitā delle cessioni realizzate e progettate dagli imputati nella gestione di una "piazza di spaccio").