Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10897 del 21 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La declaratoria di incostituzionalitą del disposto di cui all'art. 577, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di valutare in termini di prevalenza le attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 2) e 62-bis cod. pen., deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 197 del 2023, non comporta l'annullamento con rinvio della decisione nella quale sia stato formulato il giudizio di equivalenza tra la citata aggravante e le attenuanti generiche, nel caso in cui dall'esame della motivazione risulti, in modo inequivoco, che la disposizione dichiarata illegittima non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 15 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.