(massima n. 1)
La declaratoria di incostituzionalitą del disposto di cui all'art. 577, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di valutare in termini di prevalenza le attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 2) e 62-bis cod. pen., deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 197 del 2023, non comporta l'annullamento con rinvio della decisione nella quale sia stato formulato il giudizio di equivalenza tra la citata aggravante e le attenuanti generiche, nel caso in cui dall'esame della motivazione risulti, in modo inequivoco, che la disposizione dichiarata illegittima non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena.