(massima n. 1)
In tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entitą ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuitą sia l'entitą del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravitą dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa.