(massima n. 1)
L'attenuante della provocazione č incompatibile con il delitto di atti persecutori, il quale č un reato abituale che si compone di una pluralitā di condotte produttive di un unico evento, in quanto l'accertamento della sussistenza della diminuente della provocazione imporrebbe una valutazione parcellizzata dei singoli atti nei quali si č realizzata la condotta, non compatibile con la natura unitaria del reato abituale.