(massima n. 1)
I motivi di "particolare valore sociale" che integrano la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. vanno individuati, ancor prima che negli obiettivi valutati positivamente da tutti i consociati in un dato momento storico, alla luce dei principi e valori sociali accolti dalla Costituzione, quale metro di giudizio unificante per tutti i componenti della comunitą.