(massima n. 1)
In tema di rapina, l'attenuante della lieve entitą, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli gią disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravitą del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensivitą minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il gią avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante.