(massima n. 1)
La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuitā č applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti e, in particolare, la fattispecie di lieve entitā, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5.