Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2858 del 30 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, cod. pen., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non č applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, ossia dell'Amministrazione finanziaria.

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