(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa. (Fattispecie in tema di furto nella quale, nonostante la dichiarazione liberatoria della parte lesa a seguito della restituzione della refurtiva, è stato escluso il riconoscimento dell'attenuante a cagione del mancato ristoro del danno conseguente allo spossessamento del bene).