(massima n. 1)
La determinazione della misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante non necessita di una specifica motivazione che dia conto della scelta, tanto più nelle ipotesi in cui la diminuzione è stata prossima al massimo. La suddetta valutazione risulta pur sempre il frutto di un apprezzamento discrezionale volto ad adeguare il trattamento sanzionatorio all'effettivo disvalore del fatto che, ove non si discosti sensibilmente dalla massima estensione e che perciò non si traduca in arbitrio, non richiede, analogamente a quanto accade in punto di quantificazione della pena comunque contenuta al di sotto della media edittale, l'esplicitazione delle ragioni di un giudizio complessivo che investe tutte le componenti del fatto.