(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato, anche se soggetto diverso dall'assicurato, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontą di farlo proprio. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da sinistro stradale cagionato da un dipendente della societą titolare del contratto di assicurazione).