(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, in presenza di una concreta volontà riparatoria, l'integrale riparazione del danno, costituente il presupposto per il riconoscimento dell'attenuante, possa avvenire mediante pagamento rateizzato, con adempimento definitivo anche successivo al giudizio, in quanto la concessione dell'indicata diminuente postula non solo la volontà riparatoria dell'imputato, ma anche il fatto oggettivo dell'integrale riparazione del danno, sicché non può assumere rilevanza la possibile disparità di trattamento tra aspiranti beneficiari, in ragione delle loro diverse condizioni economiche.