(massima n. 1)
In tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da pił reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di un'attenuante in precedenza negata e influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, č tenuto a ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi sia confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e a condizione che il risultato finale dell'operazione implichi l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella irrogata in precedenza. (Fattispecie relativa a reati sessuali, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con la quale, a fronte dell'integrale risarcimento del danno, effettuato a seguito della condanna in primo grado anche in relazione a ciascuno dei reati-satellite, erano stati confermati, senza specifica motivazione, gli aumenti in precedenza disposti per tali illeciti).