(massima n. 1)
L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. č applicabile nei delitti contro il patrimonio ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravitā delle possibili conseguenze dell'evento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva negato la concessione di tale attenuante in un caso di rapina di una fiala di metadone in ragione delle possibili conseguenze dell'illecito sotto il profilo del rischio per la salute pubblica e dell'impossibilitā di sottoporre a valutazione economica il farmaco, non liberamente commerciabile, ma razionato dal servizio sanitario nazionale secondo criteri terapeutici).