(massima n. 1)
In tema di reato continuato, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., qualora la riparazione sia avvenuta mediante il versamento di una somma inferiore rispetto all'importo totale del danno, va valutata e applicata - in mancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante - imputando il risarcimento al debito pił oneroso, in base ai criteri di cui all'art. 1193 cod. civ., con la conseguenza che la diminuente opererą esclusivamente nel caso in cui l'importo versato a titolo di risarcimento sia quanto meno pari al danno arrecato dalla condotta di reato giudicata pił grave.