(massima n. 1)
In tema di circostanze attenuanti, la gelosia non può giustificare la concessione delle attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., né dell'attenuante dell'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gelosia, quale sentimento morboso espressione di supremazia e possesso che si estrinseca attraverso l'annientamento della vittima, può rendere configurabile l'aggravante dell'aver agito per motivi futili o abietti, di cui all'art. 61, n.1, cod. pen.).