(massima n. 1)
In tema di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. ai fini del suo riconoscimento, qualora si proceda con il rito abbreviato, la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito. In caso di risarcimento effettuato da parte di un soggetto diverso dall'imputato, non č sufficiente che tale soggetto abbia con l'imputato, ovvero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne giustifichino l'intervento, ma č necessario che l'imputato manifesti una concreta e tempestiva volontā riparatoria, che abbia contribuito all'adempimento.