(massima n. 1)
La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuitā di cui all'art. 62 c.p., n. 4, č compatibile con la fattispecie di lieve entitā, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5. Il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entitā del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravitā dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata, dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso č infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purchč essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuitā del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito.