(massima n. 1)
Ai fini della punibilità del direttore responsabile per la violazione dell'art. 57, c.p., ciò che effettivamente rileva è la percezione che il lettore, ancorché non particolarmente attento, possa avere del contenuto complessivo della pubblicazione. Ne consegue che la lesività non deve valutarsi con esclusivo riferimento a singoli elementi della pubblicazione, quali il titolo o le immagini, ma è da ravvisarsi nel contenuto che si evince complessivamente da tutti gli elementi della pubblicazione.