(massima n. 1)
Il delitto previsto dall'art. 294 cod. pen. ha natura di reato di evento, sicché è configurabile il tentativo pur se la rubrica fa riferimento all'attentato, costituendo un titolo generico e sussidiario rispetto ai reati specificamente previsti in materia elettorale, ai quali, ove ne ricorrano gli estremi, è destinato a cedere in virtù del principio di specialità. (Conf.: n. 11835 del 1989, Rv. 182018-01).