(massima n. 1)
Per la configurabilitą del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilitą di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarą commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontą del reo. (Fattispecie relativa ad estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione dell'assenza di gravitą indiziaria in ordine alle circostanze che i messaggi estorsivi, affidati a due intermediari, fossero pervenuti ai destinatari, che gli intermediari fossero soggetti affidabili, che avessero una specifica collocazione all'interno del sodalizio mafioso e che la provenienza delle richieste estorsive fosse riconoscibile da parte delle vittime).