(massima n. 1)
La fattispecie consumata di frode nell'esercizio del commercio č integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, laddove per la configurabilitą del tentativo non č necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualitą o quantitą da quelle dichiarate o pattuite.