(massima n. 1)
In tema di tentata prostituzione minorile, č irrilevante, ai fini del giudizio sull'idoneitā degli atti, che la promessa di dazione di danaro, quale corrispettivo dell'attivitā sessuale, non abbia influito sulla determinazione del minore di accettare l'incontro propostogli per finalitā sessuali, posto che deve ritenersi "ex ante" idonea ogni condotta che possa condizionare la libertā sessuale del predetto, mediante la prospettazione di uno scambio sinallagmatico tra la prestazione e un corrispettivo di natura patrimoniale, essendo l'incriminazione finalizzata alla tutela del libero sviluppo psico-fisico del minore rispetto alla mercificazione del suo corpo.