(massima n. 2)
In tema di tentativo, ai fini dell'accertamento dell'animus necandi, rileva l'idoneitą causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonchč l'univocitą della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalitą della condotta. Il requisito dell'idoneitą presuppone che si valuti, nella ridetta prospettiva di prognosi postuma, che gli atti suddetti fossero d'intensitą e pregnanza tale da riuscire a provocare la morte. Il fatto che, non essendo questa intervenuta, la vittima non si sia a posteriori trovata a rischio di essa, non esclude - di per sč - il requisito stesso, ossia la pericolositą ex ante della condotta rispetto al bene protetto della vita, tenuto presente che la scarsa entitą, e finanche l'inesistenza, delle lesioni provocate alla persona offesa sono rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontą dell'agente. Il requisito dell'univocitą degli atti - che non indica uno standard probatorio, ma, esso stesso, una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere debbono di per sč rivelare l'intenzione dell'agente - assume, in questo contesto, rilievo dirimente, dovendo il relativo giudizio essere formulato sulla base di elementi in tal senso significativi, quali la potenzialitą offensiva dei mezzi usati, le loro modalitą d'impiego (numero dei colpi, loro distanza, intensitą, direzione), la protrazione nel tempo dell'aggressione, o l'avvenuta sua reiterazione, nonchč sulla base del comportamento antecedente e successivo del reo, e di ogni altra concomitante circostanza utile ai fini dell'introspezione psicologica. Quest'ultima deve rivelare l'esistenza di un dolo diretto, dovendosi purtuttavia qualificare come tale, e non come dolo meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontą dolosa comunemente definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi da lui previsti (la morte e lesioni), causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria.