(massima n. 1)
Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 c.p., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontā dell'agente quale emerge dalle modalitā di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sė da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto. (Fattispecie in cui č la dinamica dell'aggressione di A.A. č stata ritenuta univocamente dimostrativa del fatto che la sua azione conseguisse a una volontā omicida persistente, teleologicamente orientata nella direzione prefigurata dall'ordinanza impugnata, consentendo di affermare che l'indagato - a causa dello stato di contingente tensione provocatogli dall'acceso diverbio sviluppatosi con B.B. - voleva colpire a morte la vittima, sferrandole un fendente all'addome, noncurante del rischio di causarne il decesso, che non si verificava per cause indipendenti dall'animus necandi dell'aggressore).