(massima n. 1)
Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuitā č applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalitā del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.