(massima n. 1)
In tema di reati militari, il delitto di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, di cui all'art. 86 cod. pen. mil. pace, č punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontā dell'agente, č interrotta prima che si sia realizzato l'ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilitā di un soggetto non autorizzato a riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione della effettiva fruizione, da parte del destinatario, della notizia oggetto di cessione. (Vedi: Sez. U, n. 7523 del 1983, Rv. 160247-01).