(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, il giudice, nel valutare il "fumus commissi delicti", č tenuto a verificare, ove sia stato contestato un reato in forma tentata, oltre all'astratta configurabilitā dello stesso, anche l'univocitā e l'idoneitā degli atti posti in essere, rilevabili, con giudizio "ex ante", dalla condotta dell'agente e dalle modalitā dell'azione, incidendo tali requisiti sulla ragionevole ipotizzabilitā, in concreto, del reato stesso, senza che possa farsi riferimento, a tal fine, a meri propositi interni, dei quali non si abbia conoscenza attraverso dati obiettivamente rilevabili. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione reiettiva della richiesta di riesame, proposta avverso il decreto di sequestro di gessetti, colla e un foglio di cartone, ritenuto materiale "potenzialmente idoneo a deturpare, deteriorare, imbrattare beni culturali" e disposto per il delitto di cui agli artt. 56 e 518-duodecies cod. pen. nei confronti di una presunta attivista del movimento "Ultima generazione", fermata all'ingresso di un museo, senza aver posto in essere alcuna attivitā, neanche verbalmente rivendicativa).