(massima n. 1)
L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalitą del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di merito che aveva ricostruito le condizioni in cui si era svolta l'azione dall'esterno e "a posteriori", grazie alla registrazione video dell'episodio e alle ipotesi formulate dagli esperti sul momento del decesso.).