(massima n. 1)
In tema di stato di necessitą, il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresģ, essere indipendente dalla sua volontą. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilitą della scriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltą di navigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione che trasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumento era intervenuto al momento della partenza del natante).