Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10446 del 6 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo stato di necessità, quale causa di non punibilità di cui all'art. 54 cod. pen., deve consistere in forze estranee alla volontà dell'agente, che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto penale obbiettivo per sottrarre se stesso od altri al pericolo di un danno grave alla persona; il soggetto, in altri termini, si deve trovare di fronte all'alternativa o di attendere inerte le conseguenze di un danno inevitabile alla propria od all'altrui persona ovvero di sottrarsi ad esso mediante un'azione od un'omissione prevista penalmente dalla legge. Non può pertanto integrare la esimente dell'art. 54 citato lo stato di bisogno attinente all'alimentazione (eccetto i casi più gravi di indilazionabilità), perché la moderna organizzazione sociale, con vari mezzi ed istituti, appresta agli inabili al lavoro ed ai bisognosi quanto ad essi occorre, eliminando il pericolo di lasciarli privi di cure o di sostentamento quotidiano.

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