Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 27411 del 20 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980, Rv. 146696-01).

(massima n. 2)

In tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la vita o l'incolumità a seguito della propria testimonianza può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non rientrando, invece, nella previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., che si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

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