(massima n. 1)
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilitą prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessitą di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertą personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale a proprio carico, essendo irrilevante l'esistenza di altre e diverse possibilitą di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'esimente in favore dell'imputato che, nuovamente escusso in corso di indagini in ordine agli stessi fatti, aveva ribadito le dichiarazioni mendaci, integranti il delitto di favoreggiamento personale, gią rese al momento della prima audizione).