(massima n. 1)
In caso di procedura di concordato preventivo, la scadenza dei termini per il pagamento delle ritenute previdenziali successiva alla presentazione della domanda non esclude automaticamente la rilevanza penale dell'omissione. Per configurare una scriminante ai sensi dell'art. 51 cod. pen., č necessario un provvedimento del Tribunale che vieti il pagamento dei crediti anteriori.