(massima n. 1)
In tema di delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, non può essere invocata la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., nella forma del principio "nemo tenetur se detegere", per avere l'agente, al fine di impedire la scoperta di un diverso reato, esposto fatti non rispondenti al vero oppure omesso le comunicazioni dovute all'autorità di vigilanza, in tal modo integrando l'elemento materiale della fattispecie di cui all'art. 2638 cod. civ., in quanto tali condotte si pongono fuori dell'area del diritto al silenzio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la censura secondo cui le condotte contestate all'imputato, ai sensi dell'art. 2638 cod. civ., avrebbero dovuto essere scriminate in quanto l'adempimento del dovere di comunicazione alla autorità avrebbe determinato l'incriminazione per la diversa fattispecie di aggiotaggio).