(massima n. 1)
In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di critica, pur esercitabile anche da soggetti non giornalisti, richiede il rispetto dei limiti della veridicitą, pertinenza e continenza. Ne consegue che il delitto deve ritenersi configurabile ove non sia adeguatamente assolto l'onere di verifica delle fonti da cui sono tratte le affermazioni lesive.