(massima n. 1)
In materia di calunnia la responsabilitā non č scriminata in forza dell'art. 51 c.p. per l'esercizio del diritto di difesa che si concretizza in una falsa incolpazione di terzi da parte dell'imputato, se non risulta una rigorosa connessione funzionale con le esigenze difensive e mancano ragionevoli alternative per confutare l'accusa. La convinzione soggettiva dell'imputato circa l'unicitā dello strumento difensivo adottato non elide il dolo del reato di calunnia.