Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34501 del 21 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Non configura la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa l'ingresso non autorizzato ad un sistema informatico protetto per carpire dati utili alla difesa in giudizio, tranne che siffatta condotta non costituisca l'unico mezzo per ottenere il risultato difensivo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che ha ritenuto non scriminata la condotta dell'imputata che, per acquisire informazioni sulla situazione economica del marito, da utilizzare nel procedimento di separazione personale, si era introdotta abusivamente nel sistema di "home banking" di quest'ultimo, nonostante avesse la possibilitą di acquisire ugualmente i dati carpiti sollecitando il giudice civile a formulare un ordine di esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ.).

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