(massima n. 1)
In tema di diffamazione, solo gli argomenti che attacchino una persona screditandola a livello individuale, con espressioni denigratorie "ad hominem", non possono fondare la scriminante del diritto di critica, mentre configurano la scriminante espressioni funzionali alla critica, dirette a persone con specifici poteri funzionali di intervento.