(massima n. 1)
Non può considerarsi operante la scriminante di aver adempiuto ad un dovere rispetto alla condotta posta in essere dal contribuente in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per cui il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, sceglie di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni. Infatti, sussiste l'elemento soggettivo del reato dal momento in cui pone in essere la scelta di destinare le risorse disponibili non all'adempimento dell'obbligo previdenziale, ma al pagamento degli stipendi dei lavoratori, determinate la piena sussistenza del dolo.