(massima n. 1)
In tema di calunnia, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. comporta che nessuna efficacia scriminante può essere riconosciuta all'esercizio del diritto di difesa ex art. 51, comma primo, prima parte, cod. pen. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi ad una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando in maniera specifica e circostanziata terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati.