Cassazione penale Sez. V sentenza n. 43383 del 16 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilitą di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalitą espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti pił ampi alla tutela della reputazione.

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