(massima n. 1)
Le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicitą della condotta).