Cassazione penale Sez. V sentenza n. 51205 del 6 dicembre 2023

(4 massime)

(massima n. 1)

La scriminante del diritto di critica non è configurabile qualora manchi il requisito della verità del fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà. Invero, la critica si articola in due momenti logici, che vanno tenuti ben distinti, rappresentati dall'"esposizione del fatto attribuito all'uomo pubblico", il primo, e dalle "critiche che alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione vengono rivolte": così distinti i due profili della critica, è certo che il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba essere vero, perchè non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili; di conseguenza, in ordine alla verità del fatto che costituisce il presupposto della critica non è ravvisabile nessuna differenza apprezzabile tra l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal momento che entrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato.

(massima n. 2)

Il diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse: in altri termini, la critica che si manifesti attraverso l'esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato, ma da tale requisito non può prescindersi, viceversa, quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica; anche con riferimento alla scriminante dell'esercizio del diritto di critica, pertanto, un nucleo di veridicità è comunque esigibile, in quanto, diversamente, la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e mistificazione; ai fini della scriminante in esame non si richiede perciò che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali purchè il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato.

(massima n. 3)

Ai fini dell'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che erroneamente la Corte di appello ritiene sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica svincolandola dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della sua dichiarazione, ossia la correlazione, univocamente delineata dall'imputazione, tra la morte di D.D. e l'abuso di alcol e droghe e la vita dissoluta condotta. Verità del fatto esclusa pacificamente, come si desume dalla stessa sentenza di appello, che colloca nel passato le circostanze indicate da C.C. e le descrive come superate dallo stesso D.D. e dalla sua famiglia).

(massima n. 4)

Fermo restando che il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti, sicchè quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, il rilievo del requisito della verità, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato all' oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse.

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