(massima n. 2)
E' configurabile il delitto di falso in atti pubblici quando la falsitā ricade, oltre che su contenuti alla prova dei quali l'atto č specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell'attestazione, quali le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell'atto, asseverati dal pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del falso innocuo nella condotta del notaio, delegato dal giudice per l'esecuzione immobiliare, il quale aveva attestato di aver redatto, alla presenza di due avvocati, il verbale delle aste immobiliari presso i locali del tribunale, luogo dove non si era recato).