Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27704 del 16 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione degli artt. 1362 e 1363 c.c. impone al giudice, in sede di interpretazione contrattuale, di esaminare tutte le convenzioni stipulate tra le parti. Qualora la medesima vicenda negoziale abbia formato oggetto di pił scritti, il giudice deve stabilire il rapporto tra clausole e documenti, chiarendo se questi siano di integrazione, modificazione, trasformazione o annullamento delle precedenti pattuizioni. Il mancato esame di tutti gli atti comporta violazione dei principi di interpretazione contenuti nel codice civile.

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