(massima n. 1)
La clausola che esclude la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento relative a societą in stato di insolvenza al momento della stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilitą civile professionale deve essere interpretata considerando la volontą delle parti, desumibile dal contesto complessivo della stipulazione negoziale. Qualora la polizza stipulata a seguito della sostituzione di una precedente polizza sia qualificata come "sostitutiva", l'interprete deve valutare la continuitą degli effetti della copertura assicurativa, applicando i principi di ermeneutica contrattuale ai sensi degli artt. 1363 e ss. c.c.